giovedì 21 febbraio 2013

Notizie sui mutui


 
 
Prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa.
Abi (Associazione bancaria italiana) e 13 associazioni dei consumatori hanno siglato un’intesa che proroga di qualche mese il “Piano famiglie” (la precedente scadenza era stata fissata il 31 gennaio 2013).
Il provvedimento denominato “Piano Famiglie“, infatti, prevede una sospensione fino a 12 mesi, nei confronti di coloro con ritardi nei pagamenti fino a 90 giorni consecutivi. È la quinta volta che viene assunto un dispositivo di questo tipo. L’iniziativa, come dichiara Abi, è la misura minima alla quale le banche associate sono invitate ad aderire: ciascuna banca può offrire al cliente in sede di adesione al Piano condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo. L’elenco delle banche aderenti è pubblicato sul sito dell’ABI (www.abi.it).
Condizioni per poter richiedere la sospensione del mutuo:
  • Si deve essere persona fisica con un reddito imponibile fino a 40.000 € annui
  • mutui, garantiti da ipoteca, devono avere un importo massimo di 150.000 € ed essere stati accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse (fisso, variabile o misto).
  • Entro la data del 28 febbraio 2013 si devono essere verificati i seguenti eventi:
  • perdita del posto di lavoro o cessazione del contratto a termine o provvedimento di cassa integrazione (o altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà);
    oppure
    morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza del capo famiglia.
La sospensione del pagamento delle rate è possibile una sola volta, pertanto chi abbia già usufruito di questa possibilità non potrà vedere accolta la domanda.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.
Presumibilmente, questa sarà l’ultima proroga: in futuro la materia sarà demandata al “fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”, in attesa di approvazione. Lo schema di regolamento ministeriale, che contiene le norme di attuazione dell’operatività di tale fondo, è stato approvato alla Camera dei deputati ed è in attesa di approvazione definitiva.
La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; comunica l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.
Al termine del periodo di sospensione riprende il processo di ammortamento con corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell’ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell’ammortamento.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
A dicembre 2012 le banche avevano sospeso 85.000 mutui per 9,8 miliardi di debito residuo, garantendo alle famiglie una liquidità complessiva di 606 milioni di euro.

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