martedì 9 aprile 2013

Prima casa, separazione e separazione dei coniugi

Il coniuge che, in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, cede all’altro la propria quota di comproprietà dell’abitazione principale, non perde le agevolazioni prima casa richieste al momento dell’acquisto, anche se non sono ancora trascorsi cinque anni.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, modificando la precedente interpretazione secondo la quale si sarebbe applicata, anche in questo caso, la regola generale che prevede decadenza dalla agevolazioni in caso di rivendita dell’immobile entro i cinque anni dall’acquisto, con la sola eccezione, specificamente prevista, del riacquisto (entro un anno) di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La comproprietà dell’abitazione tra i due coniugi rappresenta un problema da risolvere al momento della separazione personale. Con la cessazione della convivenza , infatti, la casa può essere di fatto utilizzata da uno solo dei coniugi, ma sotto il profilo economico costituisce di solito una parte consistente, se non preponderante, del patrimonio della coppia, e spesso è gravata anche dal mutuo contratto per l’acquisto, quindi si pone anche il problema del pagamento delle rate.... continua a leggere l'articolo QUI

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